Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più di un’unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota prevista per l’abitazione principale medesima, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma l’effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal secondo comma dell’art. 8 d.lgs n. 504 del 1992 una sola volta per tutte le unità.
Sentenza n. 25902 del 29 ottobre 2008
(Sezione Quinta Civile, Presidente E. Papa, Relatore M. D'Alonzo)