Oggetto:
Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 aprile 2006, emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. Determinazione del reddito d'impresa derivante dall'attivita' di allevamento - Modello UNICO 2006
Testo:
Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, del 20 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 27 aprile 2006, n. 97), sono stati fissati per il biennio 2005 - 2006 i parametri per la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, articolo 56, comma 5, del TUIR, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917 e successive modifiche, il quale stabilisce che nei confronti dei soggetti che esercitano attivita' di allevamento di animali oltre il limite di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), del TUIR il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa.
In particolare, il predetto decreto individua il numero di animali allevabili nell'ambito dell'attivita' agraria e il valore medio di reddito attribuibile a ciascun capo allevato in eccedenza a tale attivita' che vanno determinati sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 ad esso allegate.
Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera b), del TUIR sono considerate attivita' agricole quelle dirette all'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno.
Inoltre, il comma 3 del citato articolo 32 del TUIR dispone che con decreto del Ministro delle finanze (ora Ministro dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministro delle politiche agricole e forestali), e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.
Si precisa al riguardo che il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, puo' scegliere di non avvalersi del sistema forfetario, determinando il reddito, per la parte eccedente i limiti di cui sopra, in base alle risultanze della contabilita' secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa contenute nell'articolo 55 e seguenti del TUIR.
Per la determinazione forfetaria del reddito derivante dall'attivita' di allevamento ai sensi del citato articolo 56, comma 5, e' prevista la compilazione del quadro RD presente nei modelli di dichiarazione UNICO Enti non commerciali (ENC), UNICO Societa' di persone (SP) e UNICO Persone fisiche (PF) fascicolo III.
Stante la complessita' dei calcoli da effettuare - soprattutto nell'ipotesi di allevamento di animali su piu' fasce di qualita' e/o di allevamento di piu' specie animali - la circolare del Ministero delle Finanze n. 150 del 1 dicembre 1978, parte IV, ha predisposto un sistema semplificato di determinazione forfetaria del reddito elaborato in base alle tabelle allegate al citato decreto interministeriale.
Sulla base delle indicazioni fornite dalla predetta circolare n. 150, nelle istruzioni al quadro RD e' riportato uno schema di calcolo articolato in due sezioni che vanno utilizzate:
Il decreto interministeriale 20 aprile 2006, approvato successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei modelli di dichiarazione UNICO 2006, ha introdotto nell'allegata tabella 3, colonna "Categorie di animali", la voce cani.
Pertanto, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, il reddito derivante dall'allevamento dei cani eccedente il limite di cui all'articolo 32, comma 2, del TUIR puo' essere determinato forfetariamente, secondo le sopra riportate disposizioni. Per la compilazione della sezione 2 dello "Schema di calcolo" - fermo restando i parametri relativi ai coefficienti di normalizzazione del reddito agrario (sezione 1) - si fa presente che il coefficiente di normalizzazione della specie animale cani e' pari a 240,000.
Tale valore si ottiene rapportando il consumo pro capite delle unita' foraggere relativo ai cani pari a 480 con il consumo di unita' foraggere della specie base (piccioni, quaglie e altri volatili) pari a 2, desumibili dalla seconda colonna della tabella 3 allegata al decreto interministeriale 20 aprile 2006.
Da ultimo, si rappresenta che la citata tabella 3 ha disposto che nel computo dei cani allevati si devono conteggiare anche i cuccioli dal momento della nascita, diversamente da quanto previsto per gli altri animali.