Importanti chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito all'applicazione del meccanismo del reverse charge nel campo dell'edilizia, in particolare è stato chiarito che l’attività di semplice posa in opera dei materiali prodotti riveste natura accessoria rispetto alla fornitura degli stessi e, pertanto, la prestazione dovrà essere assoggettata ad Iva con le modalità ordinarie.
Invece, qualora l’attività svolta non consista nella semplice posa in opera dei materiali prodotti, bensì nella realizzazione di beni diversi e nuovi rispetto al complesso dei materiali impiegati, si è in presenza di un’attività ulteriore rispetto a quella manifatturiera.
Pertanto, se quest’ulteriore attività è inquadrabile tra quelle del settore edile, ai sensi della tabella Ateco 2007, corrispondente a quelle della sezione F della tabella Atecofin 2004, in presenza delle altre condizioni previste dal comma 6 dell’art. 17 del D.P.R. 633/72, per le operazioni ad essa riconducibili troverà applicazione il meccanismo del reverse charge.