Forniti chiarimenti in merito alla tassazione delle somme a titolo di patto di non concorrenza corrisposte ad un ex dipendente, in particolare viene precisato che le somme percepite da un ex dipendente non residente, in seguito alla stipula di un patto di non concorrenza, sono da considerare come redditi di lavoro dipendente, di conseguenza imponibili nello Stato in cui è stata svolta l'attività da cui derivano i compensi.
Nei confronti dei soggetti non residenti la tassazione delle predette somme trova la sua disciplina nell'art. 23, comma 2, lett. a), del TUIR, il quale reca una presunzione assoluta in base alla quale, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 dello stesso articolo 23 - che subordinano la tassazione dei redditi prodotti dai non residenti alla circostanza che le attività o i beni da cui derivano siano esercitate o si trovino nel territorio dello Stato - alcuni redditi, tra cui vanno ricomprese le somme dovute sulla base di un patto di non concorrenza, si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti :