Le spese di pernottamento e di vitto, sostenute da un operatore turistico per ospitare, per brevi periodi di tempo (uno o al massimo due giorni), operatori turistici esteri, allo scopo di consentire ad essi, durante tale breve soggiorno, di esaminare le strutture ricettive locali, in vista della conclusione di contratti di soggiorno di clientela estera presso tali strutture ricettive, possono essere considerate spese di propaganda inerenti all'esercizio dell'impresa, a condizione che risulti dimostrabile che tali spese hanno avuto come effetto la conclusione di contratti e, quindi, hanno determinato il conseguimento di ricavi.