Secondo l'Agenzia delle Entrate l'ulteriore deduzione dal reddito d’impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti per interventi di efficienza energetica per l’illuminazione nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta solo ai soggetti esercenti attività d’impresa rientrante nel settore del commercio, mentre l'attività alberghiera, esercitata dall'istante, anche se include la somministrazione e commercializzazione di prodotti all'interno della struttura turistica, non rientra nel “settore commercio” ma rappresenta un’attività tipica di servizi (codice ATECO 5510), di conseguenza non agevolabile.