Normativa Pubblicata il 09/04/2008

Tempo di lettura: 1 minuto

Principio del favor rei anche nel settore tributario

Corte di Cassazione - Sentenza del 09/04/2008 n. 9217



Forma Giuridica: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Numero 9217 del 09/04/2008
Fonte: Corte di Cassazione

Con la previsione di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, il legislatore, disponendo "se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo" - ha (a far tempo dall'1/4/1998) esteso il principio del favor rei anche al settore tributario, sancendone l'applicazione retroattiva, all'unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non debba qualificarsi "definitivo".
Cio' comporta che - salvo il caso d'intervenuta definitivita' del provvedimento sanzionatorio - le più favorevoli norme sanzionatorie sopravvenute devono essere applicate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, pure in sede di legittimita', atteso che, nella valutazione del legislatore, in ogni altro caso, la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione.
Ne consegue che ove (come nel caso di specie), persistendo controversia sull'an della violazione tributaria, sussista ancora controversia sulla debenza delle sanzioni, di cui la violazione fiscale costituisce ineludibile presupposto, s'impone la necessità di applicare il sopravvenuto più favorevole regime sanzionatorio.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Sentenza del 09/04/2008 n. 9217
TAG: Accertamento e controlli Versamenti delle Imposte