In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, spettando al contribuente l'onere di provare la legittimità e la correttezza delle detrazioni, mediante l'esibizione dei relativi documenti contabili, quando costui non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per avere denunciato un furto della contabilità, non spetta all'amministrazione di operare un esame incrociato dei dati contabili ma al contribuente di attivarsi, attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l'acquisizione, presso i fornitori, della copia delle medesime; ne' una denuncia di furto è di per se stessa sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto.
*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.