In merito alla deducibilità nella misura dell'80% delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle "apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di concessione governativa, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la ratio su cui si fonda la previsione di una deducibilità a forfait di determinati costi, come quelli relativi ad "apparecchiature terminali" per la telefonia fissa e mobile e il traffico dati, non è antielusiva, bensì riconducibile alla volontà del legislatore di evitare un evasivo utilizzo privatistico del bene.
Per questo motivo l'amministrazione ribadisce che l'articolo 102, comma 9, del Tuir non è tra le norme suscettibili di disapplicazione.
Con la risoluzione n. 214/E del 22 maggio, l'agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla possibilità per il contribuente di ottenere, attivando la procedura di interpello, la disapplicazione dell'articolo 102, comma 9, del Tuir, che disciplina la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alla telefonia fissa e mobile, e al traffico dati.