La Corte, in una causa previdenziale, afferma che correttamente il giudice di merito ha inquadrato nel lavoro subordinato, e non nel lavoro autonomo, le prestazioni svolte dai lavoratori di call center, per le caratteristiche del lavoro svolto: necessità di seguire le direttive dell'azienda in relazione ad ogni singola telefonata, orario di lavoro preciso, utilizzazione di attrezzature e materiali di proprietà della società, necessità di giustificare le assenze. Il datore di lavoro è pertanto tenuto a versare i contributi.
Sentenza n. 9812 del 14 aprile 2008
(Sezione Lavoro, Presidente E. Ravagnani, Relatore G. D'Agostino)