La risoluzione chiarisce che le associazioni sportive dilettantistiche che, esercitando l'opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni dell'articolo 2 della legge 398 /1991, sono esonerati da vari obblighi, tra cui la registrazione delle fatture ai fini Iva, e dalla presentazione dell'elenco clienti e fornitori.
Riportiamo qui il testo della Risoluzione.
OGGETTO: Elenco clienti e fornitori – comma 4-bis dell’articolo 8-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
L’ALFA, ha chiesto di chiarire se i soggetti di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono tenuti o meno, per l’anno d’imposta 2007, alla presentazione degli elenchi clienti e fornitori di cui all’articolo 8-bis, comma 4-bis, del dPR 22 luglio 1998, n. 322.
Trattasi, in particolare delle associazioni sportive dilettantistiche e, per effetto dei richiami contenuti nelle singole leggi di riferimento, delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco (articolo 9-bis del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66), delle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro (articolo 90, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289), delle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro (articolo 2 comma 31, legge 24 dicembre 2003, n. 350).
L’istante rappresenta che i predetti soggetti che abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 1 della richiamata legge n. 398, applicano, ai sensi del successivo articolo 2, l’imposta sul valore aggiunto mediante la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso forfetizzazione della detrazione e sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del medesimo decreto, tra i quali è compresa la registrazione delle fatture.
Al riguardo si osserva preliminarmente che, in via generale, sono obbligati alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori tutti i soggetti passivi IVA che abbiano emesso o ricevuto fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione.
In particolare, la norma di cui al citato articolo 8-bis, comma 4-bis, del dPR n. 322 del 1998, dispone che, entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale, “il contribuente presenta l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l’elenco dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. (…)”.
Come precisato con circolare n. 53/E del 3 ottobre 2007, dal dato letterale della norma si desume che l’obbligo di compilazione e trasmissione degli elenchi è correlato all’emissione o ricezione delle fatture e non a quello della registrazione. La registrazione, infatti, è adempimento successivo e diverso rispetto a quello dell’emissione delle fatture.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 maggio 2007, tuttavia, nel prevedere alcune ipotesi di esonero di carattere soggettivo ed oggettivo, al paragrafo 3.3. ha stabilito che, limitatamente agli anni 2006 e 2007 è possibile non comunicare i dati riferiti alle operazioni relative a fatture emesse e ricevute “per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva”.
Da quanto sopra si evince che, per gli anni 2006 e 2007, non sono obbligati a presentare gli elenchi clienti e fornitori i soggetti non tenuti a registrare le fatture attive e passive.
Tra questi ultimi sono da ricomprendere anche i soggetti che, per aver esercitato l’opzione di cui al citato articolo 1 della legge n. 398 del 1991, non hanno registrato le fatture emesse e ricevute. Tali soggetti conseguentemente possono non comunicare, entro il 29 aprile 2008, i dati relativi alle fatture emesse e ricevute nell’anno 2007.
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Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.