Normativa Pubblicata il 22/02/2008

Tempo di lettura: 1 minuto

Socio lavoratore e amministratore - doppia imposizione

Corte di Cassazione - Sentenza 22 febbraio 2008 n.4676 Si conferma l’orientamento della Suprema Corte in merito alla doppia iscrizione del socio lavoratore e amministratore di società commerciale



Forma Giuridica: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Numero 4676 del 22/02/2008
Fonte: Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione riconferma il suo orientamento in merito alla doppia iscrizione del socio lavoratore e amministratore di società commerciale, espresso in due precedenti sentenze (sentenza n. 20886 del 5 ottobre 2007 e Sentenza del 8 gennaio 2008, n. 149), riconfermando che colui che nell'ambito d'una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza, in questo caso nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'I.N.P.S. decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.

Viene ribadito che lo scopo di quanto indicato nell'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, estremamente chiaro (Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi 1 esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente; spetta all’INPS decidere sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all’attività prevalente), è quello di risolvere la pluralità (di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria) in un unico rapporto assicurativo (l'assicurazione prevista per l'attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente) evitando, con il criterio della prevalenza, una duplicazione di rapporti assicurativi.

Fonte: Corte di Cassazione


TAG: Lavoro Autonomo