La Corte di Cassazione con Sentenza del 23/01/2008 n. 1414 ha ribadito che è da escludersi l'assoggettamento all'IRAP per i professionisti ed autonomi, che nello svolgere la loro attività si servono di strutture organizzative minime, con beni strumentali ridotti, e senza avvalersi del lavoro di altre persone.