Chiarimenti in merito allo scorporo del valore dei terreni occupati dai fabbricati utilizzati sia per le attività di produzione o trasformazione sia per attività diverse da queste.
L’articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 stabilisce che: “ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza”.
Il costo delle aree, se non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo stesso.
Nel caso in esame vi sono delle aree utilizzate indistintamente sia per un’attività industriale che per un’attività diversa. Al riguardo, è stato precisato che l’intero immobile potrà considerarsi industriale qualora gli spazi, espressi in metri quadri, utilizzati per l’attività di produzione o trasformazione siano prevalenti rispetto a quelli destinati ad altra attività (cfr. circolare n. 1/E del 2007).
Per individuare la predetta prevalenza degli spazi - nelle aree in cui è esercitata indistintamente sia l’attività industriale che un’attività diversa - occorre utilizzare criteri che evidenzino in modo oggettivo i metri quadri utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività.
In tal senso, si condivide il criterio proposto dal contribuente che ha calcolato l’area destinata alle diverse attività in proporzione al personale impiegato per lo svolgimento delle stesse.
Oggetto:
Istanza d’interpello – Problematiche riguardanti la disciplina fiscale dei terreni su cui insistono i fabbricati e la deducibilità del valore di attività imputate a conto economico –