Chiarimenti in merito al trattamento fiscale della risoluzione per mutuo consenso di una donazione tra il donante e gli eredi del donatario.
Secondo l'Agenzia, ai fini dell’applicazione delle imposte indirette, l’atto di risoluzione consensuale in questione è da considerarsi un autonomo negozio dispositivo mediante il quale gli eredi del donatario trasferiscono a titolo gratuito
al donante l’immobile oggetto della pregressa donazione.
In base alle argomentazioni date, deve ritenersi che l’atto che si intende stipulare vada assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni ai sensi dell’articolo 2, comma 49, del decreto-legge n. 262 del 2006 e successive integrazioni e modificazioni, nonché alle imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1 e 10 del DLGS 31 ottobre 1990, n. 347.
OGGETTO:
Istanza di interpello - Risoluzione per mutuo consenso di una donazione tra il donante e gli eredi del donatario - Rilevanza ai fini delle imposte indirette