Chiarimenti in merito al trattamento da riservare ai fini dell’imposta di registro alla divisione di una comunione di beni tra condomini effettuata a tacitazione dei rispettivi diritti ed in assenza di corresponsione di conguaglio.
Secondo l'Agenzia delle Entrate considerando i beni oggetto della divisione rappresentata nell’interpello in trattazione come ‘unica massa’, trova applicazione l’imposta di registro con aliquota dell’1 per cento per la parte di valore dei beni assegnati corrispondente alla quota di diritto spettante ai condividenti sulla massa comune.