L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esercizio anticipato di una parte dei diritti di opzione assegnati ai dipendenti non preclude ai medesimi assegnatari la possibilità di fruire dei benefici fiscali per le opzioni successivamente esercitate.
OGGETTO:
Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 – Opzioni parzialmente esercitate prima del compimento del vesting period triennale – Art. 51 comma 2, lett. g-bis) del TUIR