La Direzione Centrale Rischi dell'Inail con nota n. 8371 del 2/11/2007 ha precisato che la vidimazione e la tenuta dei libri obbligatori sono di esclusiva competenza del consulente del lavoro o degli altri professionisti identificati dalla legge n. 12/1979, residuando ai CED unicamente il calcolo e la stampa dei cedolini.