Nel corso dell'esame del DDL Lavoro che il Governo intende far approvare come collegato alla legge finanziaria 2025, è stata approvata, e dovrebbe quindi trovare posto nel testo definitivo, una importante novità per i liberi professionisti del settore fiscale e del lavoro. Si tratta della possibilità di godere di una sospensione degli adempimenti a carico dei professionisti per conto dei loro clienti in caso di parto, interruzione di gravidanza oltre il terzo mese o necessità di assistenza a figli minori.
La misura amplia la norma della legge di bilancio 2022 che prevede già possibilità di sospensione dei termini a motivo di malattia o infortunio grave del professionista.
Vediamo di seguito in dettaglio, ricordando che il provvedimento approvato alla Camera è ora allesame del Senato
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L' emendamento come detto amplia le tutele per i professionisti in caso di malattia, infortunio o gravidanza, introdotte dalla legge di bilancio 2022.
Si interviene in particolare sull'art. 1, commi 927-944 della L. 234/2021, nel quale già si prevede in caso di malattia o infortunio dovuto a causa violenta sul lavoro, con conseguente morte o inabilità permanente, totale o parziale, o un'inabilità temporanea assoluta superiore a tre giorni, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista.
In merito puoi leggere anche Sospensione dei termini per malattia del commercialista istruzioni CNDCEC
L'emendamento riscrive il comma 937 dell'art. 1, estendendo in due modi la sospensione dei termini:
Questo il testo approvato alla Camera
Art. 7.
(Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 937 è sostituito dai seguenti:
«937. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
937-bis. Le disposizioni dei commi da 927 a 944 si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale. Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalle dimissioni dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.