Con la Risposta a interpello n 181 del 12 settembre le Entrate hanno chiarito aspetti della dichiarazione dei redditi ad un contribuente che detiene bitcoin presso una società di diiritto italiano iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM).
Viene chiarito che un soggetto che detiene cripto-attività presso un “prestatore di servizi di portafoglio digitale” italiano, iscritto nel Registro operatori valute virtuali, istituito presso l’Organismo agenti e mediatori (OAM), non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività se il gestore ha applicato l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle cripto-attività di cui all’art. 13 comma 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72.
L'istante appunto afferma di aver regolarmente indicato la criptovaluta detenuta nel Quadro RW della propria dichiarazione dei redditi fin dal primo anno di possesso e che, nel periodo d'imposta 2023, gli è stata addebitata dalla Società l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 13, comma 2ter della Tariffa, Parte Prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Domanda in proposito se:
Prima dei chiarimenti ricordiamo che dal 1° gennaio 2023, per effetto delle modifiche recate dalla lettera c) del comma 129 della legge di bilancio 2023, all'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, la compilazione del Quadro RW del modello Redditi deve avere ad oggetto tutte le criptoattività e non solo le criptovalute.
Il comma 1 del citato articolo 4 prevede che «Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero criptoattività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle attività estere di natura finanziaria e delle criptoattività, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni».
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L'agenzia specifica che nel caso di specie, l'Istante afferma di detenere criptoattività presso un ''prestatore di servizi di portafoglio digitale'' italiano, iscritto nel registro tenuto dall'OAM, il quale ha applicato l'imposta di bollo, pertanto, il contribuente non è tenuto ad applicare l'imposta sul valore delle criptoattività.
Inoltre, l'Istante è tenuto alla compilazione del Quadro RW, ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, in quanto non rientra tra le fattispecie di esonero di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.
Relativamente al trattamento degli importi in valuta tradizionale temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla Società, si specifica che con riferimento all'imposta di bollo per i prodotti finanziari, nella circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, viene chiarito che l'articolo 3, comma 3, del d.m. 24 maggio 2012 precisa, che «Se, in costanza di rapporto, sia all'inizio che al termine del periodo rendicontato non sono presenti prodotti finanziari né sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso, l'imposta non è dovuta».
L'esclusione dell'imposta opera, dunque, per i rapporti che non presentano evidenze di prodotti finanziari e che non sono stati movimentati.
Pertanto, nel caso di specie, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, non si deve tener conto dell'importo in euro temporaneamente presente nella posizione dell'Istante, in quanto lo stesso non rappresenta un prodotto finanziario
Tale importo in euro detenuto presso la Società, inoltre, non deve essere indicato nel quadro RW in quanto non è detenuto, come precisato dall'Istante nella documentazione integrativa, presso conti correnti all'estero.
Infine, tenuto conto che sui bitcoin la Società ha già applicato l'imposta di bollo, l'Istante dovrà compilare il Quadro RW per i soli obblighi di monitoraggio fiscale barrando la colonna 16.
Sinteticamente, l’istante si domandava se, avendo pagato l’imposta di bollo, dovesse anche corrispondere l’imposta sul valore delle cripto-attività (di cui all’art. 19 comma 18 del DL 201/2011)
L’Agenzia delle Entrate risponde di no, ricordando che l’art. 1 comma 146 della L. 197/2022, modificando il comma 18 dell’art. 19 del DL 201/2011 ha fissato una sorta di alternatività tra le due imposte, e a “decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo”.
Come già chiarito anche dalla Circolare n. 30/2023, l’imposta sul valore delle cripto-attività (di cui all’art. 19 comma 18 del DL 201/2011) deve essere applicata da “tutti i soggetti residenti che detengono cripto-attività sulle quali non è stata pagata l’imposta di bollo”, e dal 1° gennaio 2023, l’imposta sulle criptoattività “è dovuta in tutti i casi in cui l’imposta di bollo non è applicata dall’intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone”.
Concludendo nel caso di specie, avendo applicato l’imposta di bollo, il contribuente non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività.