Attualità Pubblicato il 02/04/2024

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Equo compenso commercialisti nel nuovo codice deontologico

di Redazione Fisco e Tasse

Entrato in vigore il 1 aprile il nuovo codice deontologico dei dottori commercialisti. Tra le novità equo compenso, nuovi divieti e raccomandazioni sull'uso dei social



Il consiglio nazionale degli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha messo a punto lo scorso 22 febbraio 2024  una nuova versione del codice deontologico per i professionisti iscritti. La bozza , pubblicata il 26 febbraio è stata posta in consultazione sul sito istituzionale.

 Le eventuali  osservazioni e contributi degli iscritti   erano  da inviare entro il 10 marzo 2024 all’indirizzo mail: consultazionecodicedeontologico2024@commercialisti.it

Tra le novità si segnala in particolare la previsione relativa all' obbligo di rispettare la normativa sull' equo compenso  per i professionisti approvata  qualche mese fa  con la legge 49 2023.

Qui la bozza del nuovo codice .

Leggi le novità dell'approvazione  negli articoli  Codice deontologico commercialisti in vigore dal 1 aprile e Equo compenso le sanzioni per chi viola le norme

Vediamo di seguito  piu in dettaglio.

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Equo compenso nel codice deontologico professionisti

 Come noto la legge sull'equo compenso per i professionisti impone agli ordini professionali di  far rispettare la norma sull'equo compenso  prevedendo specifiche sanzioni ai propri iscritti in caso di  violazioni relative a compensi sotto  soglia .

Nel testo posto in consultazione  si  prevedeva quindi  in particolare  agli articoli 24 e 25 che 

"Nei rapporti regolati dalla legge 21 aprile 2023 n. 49 è fatto obbligo al professionista:

a) di convenire con il cliente, in qualunque forma, un compenso per l’esercizio  dell’attività professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione  professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto  ministeriale di riferimento;

b) che proponga al cliente convenzioni, contratti o altri accordi, da lui esclusivamente  predisposti, aventi ad oggetto l’esercizio dell’attività professionale, di informare il  cliente che è nulla la pattuizione di compensi che non siano giusti, equi e proporzionati  alla prestazione professionale richiesta e che non siano determinati in applicazione dei  parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.

2. Al fine di valutare se il compenso pattuito sia giusto, equo e proporzionato deve  tenersi conto, caso per caso,: a) del valore e natura della pratica; b) dell’importanza, difficoltà, complessità della pratica; c) delle condizioni d'urgenza per l'espletamento  dell'incarico; d) dei risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; e) dell’impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; f) del pregio dell'opera  prestata e g) dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento".

Leggi la formulazione definitiva nell'articolo Codice deontologico commercialisti in vigore dal 1 aprile

Si ricorda che le soglie di compenso minimo  approvato dai ministeri competenti per i commercialisti risale al 2012 e il  Consiglio nazionale  ne chiede da tempo la revisione,  in particolare per quanto riguarda  i compensi  dei collegi sindacali 

Per questo  va rimarcato che  gli articoli del nuovo codice propongono per la valutazione dell'equità del compenso diversi criteri, non solo il rispetto nei parametri ministeriali.


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Codice deontologico in consultazione: le altre novità

Nel testo del nuovo codice aggiornato si segnalano anche 



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