Attualità Pubblicato il 06/11/2024

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770/2024: la dichiarazione integrativa dopo il 31 ottobre

di Redazione Fisco e Tasse

Dichiarazione 770/2024 integrativa o correttiva: chi riguarda e cosa compilare nel modello



Entro il 31 ottobre bisognava inviare il Modello 770/2024 ad opera dei sostituti d'imposta.

In particolare, la dichiarazione Modello 770/2024, deve essere presentata come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:

Vediamo chi presenta la dichiarazione correttiva ossia quella dichiarazione inviata entro il 31 ottobre o quella integrativa presentata dopo la scadenza. 

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770/2024: dichiarazione correttiva nei termini

Il modello 770/2024 correttivo nei termini va presentato prima della scadenza, prevista per il 31 ottobre 2024, nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata.

In questo caso il soggetto deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

770/2024: dichiarazione integrativa dopo il 31 ottobre

Come specificato anche dalle istruzioni al Modello 770, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d’imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.

Leggi anche: Modello 770/2024: omissioni e sanzioni.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. 

Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate

entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del

D.Lgs. n. 472 del 1997).

In particolare, il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione nei casi previsti dall’art. 13, del D.Lgs. n. 472 del 1997, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e nelle ipotesi previste dall’art.

2 comma 8 e comma 8 bis del D.P.R: n. 322 del 1998, come modificati dal Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193,

convertito, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016:

Attenzione al fatto che la casella Protocollo dichiarazione inviata deve essere compilata per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare. La nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo.



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