Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il Decreto n. 124 del 23 luglio 2024, che disciplina i centri di istruzione per la nautica ai sensi dell’articolo 49-octies del Decreto Legislativo n. 171 del 2005. Entra in vigore il 20 settembre 2024.
Il regolamento introduce le norme per il riconoscimento, i requisiti, le modalità di insegnamento e i controlli previsti per i centri che offrono corsi per il conseguimento delle patenti nautiche.
Vediamo di seguito le principali indicazioni e una tabella riepilogativa di lezioni ed esercitazioni per ogni patente .
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Le principali indicazioni fornite dal Regolamento riguardano :
Domanda di riconoscimento:
I centri devono inviare domanda via PEC al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, includendo informazioni sull'associazione, documentazione relativa ai requisiti di idoneità e statuti che dimostrino la natura non lucrativa. Il riconoscimento viene rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
Requisiti di idoneità:
Strutture e locali:
Necessari Locali con aule di almeno 25 m², adeguati ai requisiti igienico-sanitari e accessibili.
Prossimità a un punto di attracco per le attività pratiche (entro 1 km).
Dotazioni tecniche:
Aule con arredi specifici, inclusi tavoli da carteggio, strumenti nautici come bussole, GPS, salvagenti, e documentazione didattica specializzata.
Attività di insegnamento:
Gli insegnanti teorici e gli istruttori pratici devono essere qualificati e possono anche svolgere entrambe le funzioni.
Le esercitazioni pratiche devono essere svolte su unità da diporto in regola, con polizze assicurative e documentazione di sicurezza.
Controlli e sanzioni:
Il Ministero effettua controlli triennali per verificare la conformità dei centri e può intervenire con diffide, sospensioni o interdizioni in caso di irregolarità.
Le irregolarità più gravi portano all’interdizione dall’attività.
Trattamento dei dati personali:
Il regolamento prevede una rigorosa disciplina del trattamento dei dati personali in conformità al GDPR.
Elenco completo degli articoli del Regolamento
Patente nautica | Lezioni di teoria (ore) | Esercitazioni pratiche su unità a motore (ore) | Esercitazioni pratiche su unità a vela e motore (ore) |
---|---|---|---|
D, tipo D1 | 5 | 5 | - |
A, C, D, tipo D2 (entro 12 miglia) | 20 | 5 | 5 |
A, C, D, tipo D2 (senza limiti) | 40 (20 se già in possesso di patente entro 12 miglia) | 5 (non necessarie se già in possesso di patente entro 12 miglia) | 5 (non necessarie se già in possesso di patente entro 12 miglia con abilitazione a vela) |
B | 60 | 5 | - |
Il Regolamento di disciplina dei centri di istruzione per la nautica, contenuto nel Decreto n. 124 del 23 luglio 2024, contiene alcune disposizioni transitorie che impongono degli obblighi di adeguamento.
In particolare, l'articolo 13 (Disposizioni transitorie e finali) prevede che: