Il Decreto Legge Salva infrazioni Ue 131/2024 , approvato il 6 settembre dal Consiglio dei ministri e pubblicato il 16.9.2024 in Gazzetta Ufficiale, è stato convertito in legge (legge 166 2024 )
Trra le varie modifiche legislative in tema di lavoro, il provvedimento interviene in tema di risarcimenti nei casi di contratti a termine impugnati dai dipendenti e dichiarati illegittimi dal giudice, con trasformazione a tempo indeterminato.
La modifica riguarda in particolare l’articolo 28, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 (uno dei principali attuativi del Jobs Act) che aveva introdotto limitazioni all'indennità risarcitoria per i lavoratori nei casi in cui i contratti a termine si protraggano oltre i limiti di legge, e il lavoratore dimostri di aver subito per questo un maggior danno . Con la modifica si reintroduce la possibilità di indennità risarcitorie definite liberamente dal giudice.
Vediamo in maggiore dettaglio.
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La modifica, che ha sollevato alcuni dubbi tra gli esperti della materia, prevede che il lavoratore potrà ottenere un risarcimento superiore alle 12 mensilità previste in precedenza, qualora dimostri di aver subito un "maggior danno" .
Questa modifica potrebbe avere un impatto rilevante, soprattutto in relazione alle illegittimità delle proroghe e dei rinnovi contrattuali superiori ai 12 mesi, ora che le causali per le proroghe, differenziate nei vari CCNL , sono state reintrodotte e i rischi di contenzioso sono aumentati.
La normativa precedente, introdotta nel 2015,prevedeva che in caso di utilizzo illecito del contratto a termine, oltre all'obbligatoria trasformazione in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore avesse diritto ad o un indennizzo tra 2,5 e 12 mensilità , importo riducibile del 50% in presenza di previsioni dei ccnl di settore, in materia .
Tuttavia, l'Europa ha giudicato queste disposizioni insufficientemente dissuasive per i datori di lavoro e ha aperto la procedura di infrazione.
La nuova normativa messa in campo dal Governo per evitare la sanzione europea:
aprendo a risarcimenti teoricamente illimitati .
Si torna dunque a una situazione simile a quella pre-Jobs Act, in cui le controversie si prolungavano a volte artatamente per ottenere risarcimenti più alti.
Il professor Arturo Maresca, Ordinario di diritto del lavoro aveva auspicato una revisione della norma prima della pubblicazione suggerendo di mitigare i potenziali rischi con:
Il testo definitivo non prevede invece alcuna modifica rispetto alla bozza iniziale.
I due nuovi articoli , confermati anche dalla legge di conversione sono i seguenti:
Art. 11
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennita' risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato ‐ Procedura di infrazione 2014/4231
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Resta ferma la possibilita' per il giudice di stabilire l'indennita' in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.»;
b) il comma 3 e' abrogato.
Art. 12
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilita' risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato ‐ Procedura d'infrazione n. 2014/4231
1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facolta' per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennita' nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravita' della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».