Il Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato un documento: “Lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura”, che offre una panoramica dettagliata sulla nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022, art. 1, co. da 344 a 354) riguardante l'utilizzo del lavoro occasionale in agricoltura in vigore per il biennio 2023-2024.
Questa forma contrattuale, denominata LOAgri, è stata ideata per garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e facilitare il reperimento di manodopera stagionale, rappresentando una semplificazione rispetto alle regole precedentemente in vigore per il settore agricolo.
Il documento evidenzia anche alcuni limiti e suggerisce possibili correttivi in vista della scadenza dei termini di vigenza.
Vediamo meglio nei paragrafi seguenti.
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Subordinazione e Temporaneità: Il contratto LOAgri è caratterizzato dalla subordinazione e dalla temporaneità del rapporto di lavoro, limitato a un massimo di 45 giornate lavorative in un periodo contrattuale non superiore a 12 mesi. Questa tipologia di contratto è riservata esclusivamente alle attività agricole stagionali, con una definizione stretta della stagionalità, riferendosi a lavorazioni legate ai cicli biologici delle piante e degli animali, come la vendemmia o la raccolta.
Requisiti Soggettivi: Possono stipulare contratti LOAgri solo i datori di lavoro agricoli iscritti alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS. Dal lato dei prestatori, possono accedere a questa forma contrattuale persone disoccupate, percettori di NASpI o DIS-COLL, beneficiari di Reddito di cittadinanza, pensionati, studenti under 25, e altre categorie specifiche. Importante è la condizione che questi soggetti non abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, ad eccezione dei pensionati.
Compenso e Pagamento: Il compenso è determinato sulla base delle tariffe retributive stabilite dai contratti collettivi nazionali e provinciali. Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite strumenti tracciabili, come bonifici o assegni, escludendo il contante. La legge consente anche l’anticipo del pagamento su base settimanale, quindicinale o mensile.
Obblighi del Datore di Lavoro: I datori di lavoro devono inviare una comunicazione unica al Centro per l’impiego prima dell'inizio della prestazione, indicando le giornate di lavoro presunte, e possono iscrivere i lavoratori nel Libro Unico del Lavoro anche al termine dei 12 mesi. Inoltre, devono acquisire un’autocertificazione dal lavoratore che attesti il possesso dei requisiti necessari.
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Il documento evidenzia alcune criticità legate alla semplificazione delle procedure, che possono favorire comportamenti opportunistici. Ad esempio, la possibilità di inviare una sola comunicazione per le giornate di lavoro presunte potrebbe permettere ai datori di lavoro di non dichiarare tutte le giornate effettive, facilitando l’utilizzo di manodopera non regolare.
Inoltre, la mancata iscrizione tempestiva del lavoratore nel Libro Unico del Lavoro può complicare i controlli da parte degli organi ispettivi, rendendo difficile il monitoraggio delle effettive giornate lavorate.
In conclusione, il documento suggerisce che, in caso di proroga o stabilizzazione della misura oltre il 2024, sarebbe opportuno rivedere alcune disposizioni per evitare abusi e garantire l'effettività dei controlli.
Inoltre, si raccomanda la trasparenza da parte dell’INPS nella diffusione dei dati sull’utilizzo del contratto LOAgri, per valutarne l’impatto e l’efficacia.