Attualità Pubblicato il 18/11/2024

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Concessioni balneari: gare obbligatorie entro 2027 con eccezioni

di Redazione Fisco e Tasse

Tutte le regole per le nuove concessioni balneari: in GU la legge di conversione del decreto infrazioni



Convertito in Legge n 166-2024  il Dl Infrazioni pubblicato in GU n 267 del 14 novembre il cui articolo 1 si occupa della urgente questione delle concessione balneari, vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.


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Concessioni balneari: gare obbligatorie entro il 2027

Il Governo in questi mesi ha specificato che con particolare riferimento alla procedura di infrazione sulle concessioni balneari, la collaborazione tra Roma e Bruxelles ha consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l’opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari, permettendo di concludere un’annosa e complessa questione di particolare rilievo per la nostra Nazione.

I punti principali della riforma delle concessioni balneari sono:

Concessioni balneari: novità per i bandi di gara e gli indennizzi

Interessante evidenziare che le norme approvate prevedono che nel  bando di  gara  sono indicati: 

La durata della concessione non è inferiore ai cinque anni  e non è superiore ai venti anni ed è pari  al  tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa  remunerazione  degli  investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario. 

Ai fini della valutazione delle  offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità: 

In caso di rilascio della concessione a  favore di  un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare  al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo  49  del  codice  della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo,  delle  opere  non

amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario. 

In caso di rilascio della concessione a  favore  di  un  nuovo concessionario,   il concessionario   uscente   ha   diritto    al riconoscimento  di  un  indennizzo  a   carico   del   concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati  al  termine della concessione,  ivi compresi gli investimenti  effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente  dichiarati  dalle   autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi  di  legge,  al  netto  di  ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata,  nonché pari  a  quanto  necessario  per  garantire  al concessionario  uscente  un'equa remunerazione  sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di  criteri previsti  con  decreto del  Ministro  delle infrastrutture  e   dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Il  valore  degli  investimenti effettuati e non ammortizzati e  di  quanto  necessario  a  garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione  del bando di gara,  rilasciata in  forma  asseverata  e  con  esplicita dichiarazione  di  responsabilità da  parte  di  un  professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi  indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti  e degli esperti contabili. 

Le spese della perizia  di  cui  al  secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione  a  favore  di   un   nuovo   concessionario,  il perfezionamento  del  nuovo  rapporto  concessorio   e'   subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da  parte  del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per  cento.  

Il  mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di  decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio.

La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del  presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di  affidamento di cui ai commi 1 e 2.



TAG: Riforme del Governo Meloni