Il decreto del 5 luglio 2024, emesso dal Ministero della Giustizia in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella GU N. 198 del 23 agosto 2024 , stabilisce la misura e le condizioni per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno spettanti agli avvocati e interpreti nei casi specifici previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14.
Questa legge riguarda la ratifica e l'esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria (vedi sotto i dettagli)
In particolare, il decreto disciplina le modalità attraverso cui gli avvocati, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, e gli interpreti possono ottenere il rimborso delle spese sostenute per la trasferta in Albania per partecipare alle udienze, quando:
Il rimborso delle spese è limitato a un massimo di 500 euro, coprendo esclusivamente le spese documentate per trasporto, alloggio e vitto durante il viaggio.
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Il Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, firmato il 6 novembre 2023, prevede una serie di misure per migliorare la gestione dei flussi migratori tra i due paesi. In particolare :
Il Protocollo prevede l'utilizzo gratuito di specifiche aree demaniali in Albania per la costruzione di strutture destinate all'accoglienza di migranti, con un limite massimo di 3.000 migranti presenti contemporaneamente. Queste strutture sono gestite dalle autorità italiane secondo la normativa italiana ed europea, e le controversie che coinvolgono i migranti saranno soggette alla giurisdizione italiana.
Il protocollo specifica inoltre che
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Il DM giustizia precisa che per il rimborso delle spese l'avvocato e l'interprete sono tenuti a depositare, con atto separato, istanza di liquidazione al giudice che ha tenuto l'udienza.
L'avvocato, fuori dai casi previsti dall'art. 14, comma 4, quarto periodo, del TU Immigrazione, documenta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento per il quale si e' svolta l'udienza .
Nell''istanza di liquidazione l'avvocato deve: