il diritto all’oblio oncologico è stato recentemente regolato dalla legge n. 193/2023 e da due decreti attuativi 26 aprile 2024 e del 30 luglio 2024 che hanno specificato i tempi e la procedura per richiedere la certificazione.
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Si tratta ricordiamo di una tutela contro le discriminazioni contro le persone che hanno superato una malattia oncologica
Il 9 agosto scorso il Garante per la privacy ha pubblicato sul proprio sito un documento con numerosi chiarimenti su aspetti pratici dell'applicazione delle norme, sotto forma di faq.
Viene data risposta a dubbi come ad esempio :
Ecco alcune indicazioni
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Il documento oltre a fornire chiarimenti ai cittadini sul diritto all’oblio oncologico (legge n. 193/2023) dà indicazioni utili a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari affinché possano applicare correttamente la nuova normativa, ricordando che il compito di vigilanza sulla corretta applicazione della legge è affidato al Garante Privacy, che potrà infliggere le sanzioni previste dal Gdpr.
In primo luogo chiarito che la normativa vieta a banche, assicurazioni, e a tutti i datori di lavoro (sia nella fase di selezione del personale sia durante il rapporto lavorativo), di richiedere all’utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso - senza episodi di recidiva – da più di dieci anni (ridotti a cinque se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia).
Il Tribunale, nella selezione delle coppie, non può raccogliere informazioni sulle patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento della patologia - in assenza di recidive o ricadute - o più di cinque anni se la patologia si è manifestata prima del compimento del 21esimo anno di età.
La regola vale anche in caso di adozione di minori stranieri.