Con il Decreto Ministeriale 111 del 5 luglio 2024 publicato il 9 agossto sul sisto istituzionale, il Ministero del lavoro ha stabilito la rivalutazione 2024 degli importi delle retribuzioni convenzionali e delle prestazioni per infortuni e malattie professionali del settore agricoltura.
In particolare si comunica che visto che “non si è verificata la variazione retributiva minima prevista dalla legge n. 41/1986” e che “l’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati (al netto dei consumo dei tabacchi) accertato dall’Istat (…) è risultato pari,
il coefficiente di rivalutazione da applicare a partire dal 1° luglio 2024 alle retribuzioni prese come base per il calcolo delle rendite e delle altre prestazioni erogate dall’Inail è pari a 1,054 e, di conseguenza, il relativo indice di variazione tra il 2022 e 2023 (media annua) è pari al 5,4%"
Di seguito gli importi rivalutati delle rendite per inabilità permanente, morte, assistenza continuativa .
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La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2024, in € 30.577,54.
La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di € 20.258,70, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.
Gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono riliquidati con lo stesso coefficiente di rivalutazione 1,054 ottenendo i seguenti importi:
% inabilità | Importi dal 1° luglio 2024 |
dal 50 al 59% | € 468,85 |
dal 60 al 79% | € 654,26 |
dall’80 all’89% | € 1.123,25 |
dal 90 al 100% | € 1.591,84 |
100% + a.p.c. | € 2.259,3 |