Attualità Pubblicato il 20/08/2024

Tempo di lettura: 4 minuti

Credito transizione 5.0: come si valuta il risparmio energetico

di Redazione Fisco e Tasse

La Circolare MIMIT/GSE con regole operative per il credito di imposta 5.0 indica anche come si calcola il risparmio energetivo ai fini della agevolazione, vediamo i dettagli



Viene pubblicata il 16 agosto la Circolare MIMIT/GSE con i chiarimenti necessari a chi vuole presentare domanda per il Credito di imposta Transizione 5.0.

Prima di dettagliare ricordiamo che l’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0.

In tale ambito, il credito di imposta 5.0 spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito dell’impresa, per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto:

a condizione che esclusivamente dagli investimenti sub a) consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento ovvero una riduzione dei consumi energetici del processo interessato dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Vediamo a tal proposito cosa specifica la Circolare del 16 agosto sul risparmio energetico.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Credito transizione 5.0: come si valuta il risparmio energetico

Secondo quanto disposto dall’art. 9 del DM “Transizione 5.0”, la riduzione dei consumi energetici conseguibile dalla struttura produttiva ovvero dal processo interessato dagli investimenti, da esprimere in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), è determinata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (situazione ex post), con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione (situazione ex ante), relativamente alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento.
Per la situazione ex ante, le prestazioni energetiche sono calcolate sulla base di una misurazione, o di una stima, operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto. 

In particolare:

Per la situazione ex post, le prestazioni energetiche sono determinate sulla base di una stima dei consumi energetici conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi, relativi al progetto di innovazione, in beni materiali e immateriali nuovi, di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Gli strumenti utilizzati nei programmi di misura per la determinazione del risparmio energetico devono essere conformi alla direttiva europea 2014/32/UE (nuova direttiva MID) e alla normativa tecnica di settore.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda alla consultazione della circoalare del 16 agosto.



TAG: Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese PNRR - Next Generation EU e Recovery Fund