In seguito alle nuove disposizioni normative introdotte dalla Riforma dello Sport con i Decreti Legislativi n. 36 e n. 39 del 2021, le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) sono state chiamate a modificare i propri statuti per conformarsi ai requisiti stabiliti e procedere all' iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD)
Il termine per l'aggiornamento degli statuti è scaduto il 30 giugno scorso e le ASD e SSD stanno ricevendo le richieste di integrazione o rilievi sui nuovi statuti sollevati da Sport e Salute Spa, l'ente controllato dal dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio e incaricato delle verifiche.
Tra le principali contestazioni emerse, due divieti sono particolarmente rilevanti e riguardano:
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Uno dei principali rilievi mossi da Sport e Salute Spa riguarda l’inclusione, negli statuti di ASD e SSD, di riferimenti al Registro CONI.
In base all’articolo 12 del DLgs. 39/2021, infatti, ogni menzione al Registro CONI deve essere eliminata dagli statuti, pena la non iscrivibilità dell'ente nel RASD.
Va posta attenzione al fatto che il Registro CONI, sebbene considerato "abrogato" dalla normativa vigente, continua a svolgere alcune funzioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, come stabilito nella delibera del 15 settembre 2022. Quindi è necessario per evitare ambiguità e assicurare la conformità legale, che ogni riferimento al Registro CONI venga omesso dagli statuti, riconoscendo esclusivamente il RASD come registro di riferimento per le attività sportive dilettantistiche.
Questa misura mira a garantire una chiara distinzione tra i vari enti e ad evitare che le ASD e SSD mantengano iscrizioni in registri non più riconosciuti dalla legge.
Un secondo divieto riguarda l'inclusione negli statuti delle clausole di decommercializzazione previste dall’articolo 148, comma 8 del TUIR e dall’articolo 4, comma 7 del DPR 633/72.
Queste clausole sono fondamentali per beneficiare delle agevolazioni fiscali relative alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici, come previsto dagli articoli 148, comma 3 e 4, comma 4 delle rispettive normative.
Tuttavia, secondo Sport e Salute Spa, tali clausole devono essere riformulate per essere conformi all’articolo 7, comma 1, lettera h) del DLgs. 36/2021, che prevede che la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento debba avvenire esclusivamente ai fini sportivi.
Pertanto, gli statuti delle ASD e SSD devono specificare che, in caso di scioglimento, il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altra associazione o società con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo parere favorevole del Ministero del Lavoro.
Il mancato adeguamento a questa prescrizione comporterebbe la perdita delle agevolazioni fiscali per le somme corrisposte dagli associati e tesserati, rendendole soggette a tassazione ordinaria.
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