La sentenza n. 22362 del 2024 della Corte di Cassazione riguarda una controversia tra una società e alcuni suoi dipendenti, relativa alla legittimità delle trattenute salariali effettuate per coprire i costi di gestione amministrativa derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio.
La Corte d'Appello di Milano aveva rigettato l'appello della società, confermando la sentenza di primo grado che dichiarava illegittime tali trattenute.
La società ha quindi presentato ricorso per cassazione, sostenendo che i costi aggiuntivi derivanti dalla gestione della cessione del quinto non rientrano nelle normali operazioni connesse al rapporto di lavoro.
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Nel caso specifico, alcuni dipendenti della società avevano ceduto un quinto del loro stipendio per ottenere finanziamenti, come previsto dall'art. 1260 c.c., che regola la cessione del credito. La società aveva trattenuto somme dai salari dei dipendenti a titolo di costi di gestione amministrativa per la cessione del quinto. I dipendenti, ritenendo tali trattenute illegittime, avevano ottenuto un risarcimento sia in primo grado che in appello. La società sosteneva che tali trattenute fossero giustificate per coprire i maggiori oneri amministrativi derivanti dalla gestione della cessione, ma la Corte d'Appello di Milano non ha accolto questa tesi, affermando che tali attività rientrano nelle normali operazioni di gestione del personale.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione della Corte d'Appello di Milano.
La Corte ha stabilito che, pur riconoscendo che la cessione del quinto possa comportare un onere amministrativo aggiuntivo, tale onere non giustifica la trattenuta di costi aggiuntivi dallo stipendio dei dipendenti.
La Corte ha fatto riferimento agli articoli 1175 e 1375 c.c., sottolineando che l'obbligo del datore di lavoro di eseguire tutte le prestazioni strumentali o accessorie necessarie per soddisfare l'interesse del creditore deve rispettare i limiti di correttezza e buona fede. Inoltre, la Corte ha richiamato la sentenza Cass. 13 settembre 2021, n. 24640, che aveva già stabilito che il datore di lavoro non può pretendere il rimborso dei costi di servizio aggiuntivo, a meno che non ne provi l'insostenibilità rispetto alla propria organizzazione aziendale.
La sentenza ha anche ribadito che la gestione della cessione del quinto fa parte delle normali responsabilità del datore di lavoro, il quale, in base all'art. 2086 c.c. come modificato dal d.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
La Corte ha quindi confermato l'obbligo per la società di restituire le somme trattenute ai dipendenti e ha rigettato il ricorso, condannando la società al pagamento delle spese processuali.