Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 24 giugno 2024 definisce la riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Questo provvedimento si inserisce nel quadro delle disposizioni del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal DLGS 172 2019, che ha stanziato risorse anche per l'anno 2024 per garantire la riduzione IRPEF sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa .
Si ricorda che a misura della riduzione e le modalità sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in ragione del numero dei destinatari individuati entro il limite di reddito previsto.
Nello specifico il decreto prevede per l'anno 2024 che l'imposta lorda sul trattamento economico accessorio è ridotta fino ad un importo massimo di 610,50 euro per ciascun beneficiario.
Di seguito tutti i dettagli sui beneficiari limiti e modalità di applicazione.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Il decreto stabilisce che la riduzione dell'imposta si applica:
che nel 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro, e pari a 76.517 unità.
Misura della Riduzione d'Imposta
Per l'anno 2024, l'imposta lorda sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, è ridotta fino ad un importo massimo di 610,50 euro per ciascun beneficiario.
Il sostituto d'imposta applica la riduzione in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, fino a capienza dell'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio corrisposto nel 2024.
Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza, l'eccedenza può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni assoggettate a tassazione separata.
Cumulabilità con Altre Agevolazioni
La riduzione dell'imposta è cumulabile con il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati previsto dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020 e dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2023.
Inoltre, è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 190 del 2014.
Anno | Limite Reddito Dipendente (Anno Precedente) | Importo Massimo Riduzione | Spesa Massima Annua |
---|---|---|---|
2023 | 30.208 € | 610,50 € | 46.750.000 € |
2024 | 30.208 € | 610,50 € | 46.750.000 € |