Continua il braccio di ferro tra Fisco e e Giurisprudenza in tema di regime agevolato per gli impatriati e, anche piu in generale sulla valenza dei documenti di prassi dell'Agenzia che per le Corti di merito e spesso anche per la Cassazione non costituiscono fonte di diritto.
Nello specifico in questo caso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha riconosciuto il diritto al rimborso per una lavoratrice che, al rientro in Italia dopo un distacco, aveva versato le imposte in misura piena in quanto il datore di lavoro non aveva considerato applicabile il regime impatriati previsto dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, sulla base dei chiarimenti contenuti nelle Circolari dell'agenzia
Nella sentenza è interessante anche l'affermazione per cui tale regime non sarebbe opzionale ma di fatto obbligatorio in quanto " nessun contribuente, affermano i giudici, sceglierebbe di pagare imposte in misura maggiore , principio da cui i giudici lombardi fanno derivare il diritto al rimborso.
Vediamo con ordine, in attesa di auspicabili pronunce in merito della Cassazione e del legislatore.
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La sentenza n. 1118/2024 della Corte di Giustizia di II grado della Lombardia in tema di regime agevolato ha stabilito che non può essere precluso il recupero del beneficio fiscale non goduto, poiché il regime non ha natura opzionale.
La questione nasceva dal caso di una contribuente che, dopo aver lavorato in Spagna dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2020, è rientrata in Italia e ha richiesto l'agevolazione prevista dall'art. 16 del d.lgs. 147/2015.
L'Agenzia delle Entrate ha dato parere negativo alla richiesta, sostenendo che la nuova posizione lavorativa in Italia fosse in continuità con quella ricoperta all'estero .
La circolare delle entrate 17 2017 inizialmente negava del tutto la possibilità di applicazione dopo i distacchi mentre la circolare 33 2020 ha ammesso che il regime fosse fruibile in caso di nuovi contratti di lavoro per mansioni diverse.
Nonostante il parere negativo dell'Agenzia, la contribuente ha chiesto il rimborso dell'IRPEF versata in eccedenza per il 2021 facendo presente la nuova qualifica di dirigente del secondo contratto e la Commissione Tributaria di primo grado di MIlano ha riconosciuto la legittimità del rimborso, ricordando anche che il dettato normativo non prevede preclusioni di accesso al regime impatriati per i distaccati.
L'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso affermando ancora la continuità tra i due contratti di lavoro e, richiamando la propria circolare 33 /E in cui il regime degli impatriati è definito opzionale, ha ricordato che non è ammessa la possibilità di beneficiare dell’agevolazione tramite dichiarazione integrativa oltre i 90 giorni.
L'appello è stato respinto dalla commissione di secondo grado , che afferma come in realta il regime agevolativo per gli impatriati non costituisca un'opzione, ma una modalità di applicazione dell'imposta.
Di conseguenza, il contribuente ha il diritto di richiedere il rimborso delle imposte pagate in eccesso, indipendentemente dalla presentazione tempestiva o meno della dichiarazione dei redditi.
In sintesi, la sentenza 1118 2024 stabilisce che: