La Circolare INPS n. 87 del 01 agosto 2024 introduce una novità in merito al il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali.
In particolare si estende la possibilità di cumulare i periodi assicurativi internazionali non solo per la pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, ma anche per la pensione anticipata.
Vediamo una sintesi delle indicazioni fornite dell'istituto.
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La novità è stata prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103.
In dettaglio, la nuova disposizione consente ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'U.E. e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato in organizzazioni internazionali, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso tali organizzazioni con quelli maturati presso vari fondi previdenziali italiani anche per raggiungere i requisiti necessari alla pensione anticipata, ampliando così le opportunità di pensionamento .
Si riorda che le gestioni previdenziali interessate da questa disposizione includono:
Condizioni per il Cumulo
La domanda per il cumulo dei periodi assicurativi deve essere presentata presso l’ente previdenziale competente.
I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. Tuttavia, la decorrenza non può essere antecedente al 1° luglio 2023, in quanto il decreto-legge n. 69/2023 è entrato in vigore il 14 giugno 2023.
Monitoraggio delle Domande
L'articolo 5, comma 2, del decreto-legge prevede il monitoraggio delle domande di pensione per identificare eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Le modalità di attuazione del monitoraggio sono disciplinate nell’articolo 18, comma 9, della legge n. 115/2015.
La circolare rimanda alle istruzioni delle circolari n. 71/2017 e n. 50/2022 per aspetti non espressamente trattati.