Con Risposta n 165 del 1° agosto le Entrate chiariscono il perimetro della tassazione dell'atto di rinuncia di beneficiario di un trust.
In sintesi le Entrate chiariscono che il ritrasferimento ai disponenti dei beni del trust in conseguenza della rinuncia alla posizione beneficiaria da parte dei soggetti designati quali beneficiari del trust non configura tassazione proporzionale con imposta di successione.
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L'Agenzia preliminarmente precisa che il parere riguarda esclusivamente la tassazione dell'atto di "rinunzia alla posizione di beneficiario di Trust" e presuppone che il trust sia validamente istituito ed operante.
L'istante è trustee di un trust costituito nel 2012 ed ha ricevuto il consenso di tutti i beneficiari per risolvere consensualmente il trust, facendo in modo che i beni immobili torneranno nella disponibilità dei disponenti nelle stesse percentuali di possesso precedenti alla costituzione del trust.
L'istante chiede se, in virtù di tale atto di rinuncia, si debbano applicare le imposte proporzionali sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali, sostenendo che non vi sia un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza, poiché i beni ritorneranno agli originari proprietari.
L'agenzia ricorda che il trust è un istituto di origine anglosassone che comporta una segregazione patrimoniale, separando i beni del trust da quelli del disponente, del trustee e dei beneficiari.
Con Circolare 34/E del 2022 è stato chiarito che gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni.
La "retrocessione" ai disponenti dei beni apportati al trust non integra il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni, come già chiarito in precedenti risposte a interpelli, poiché considerato atto "neutro" che non comporta trasferimento di ricchezza.
L'atto di rinuncia alla posizione di beneficiario da parte dei beneficiari comporta la cessazione del trust e il ritorno dei beni ai disponenti nelle rispettive percentuali di possesso originarie.
Le entrate chiariscono che non si verifica un trasferimento di ricchezza e quindi non si realizza il presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione con l'atto di retrocessione.
L'atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa.