Il decreto legislativo n. 103 del 12 luglio 2024 introduce diverse misure per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, con l'obiettivo di ottimizzare la vigilanza e ridurre la burocrazia per le imprese, garantire una maggiore trasparenza e collaborazione tra le diverse amministrazioni, migliorando l'efficienza complessiva dei controlli .
Ecco le principali indicazioni e novità in tema di sicurezza sul lavoro fornite nella nota n. 1357 del 31 luglio 2024 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che analizza l'impatto sul proprio ambito di vigilanza.
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Con riguardo ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro si evidenzia l'introduzione della la "diffida amministrativa", che consiste in un invito a sanare le violazioni che prevedono sanzioni amministrative prima della contestazione formale. Dall'analisi emerge che lo strumento avra una applicazione molto limitata (v. ultimo paragrafo )
Sono previsti anche la standardizzazione dei censimenti dei controlli e la pubblicazione dei relativi risultati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni nei controlli e di garantire la piena conoscenza degli obblighi ai soggetti controllati .
L'Ispettorato sottolinea che tali disposizioni tuttavia non sono effettivamente operative.
Si prevede, infatti, ad esempio che
Il decreto introduce un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria per ambiti omogenei, tra cui la sicurezza sul lavoro
L'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) elaborerà norme tecniche per definire un livello di rischio basso, certificabile tramite un report rilasciato da organismi accreditati. Questo report sarà inserito nel fascicolo informatico di impresa, consultato dalle amministrazioni per coordinare e programmare i controlli, evitando duplicazioni.
Le modalità di accesso saranno definite con un apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
Le amministrazioni dovranno dunque consultare il fascicolo informatico prima di avviare attività di vigilanza, rendendo i controlli più efficienti e coordinati.
L'art. 6 del decreto disciplina la diffida amministrativa , applicabile solo per violazioni sanabili con sanzioni pecuniarie non superiori a 5.000 euro, escluse quelle relative alla salute e sicurezza sul lavoro e derivanti da normative europee e internazionali.
In caso di ottemperanza alla diffida entro 20 giorni dalla notifica, il procedimento sanzionatorio si estingue per le inosservanze sanate.
In caso contrario, l'ispettorato procederà alla contestazione dell'illecito, entro novanta giorni dall’accertamento ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981 – tenendo conto, peraltro, che i termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione – ed applicando gli importi sanzionatori di cui all’art. 16 della medesima L. n. 689/1981.
In relazione alla tempistica di notificazione degli illeciti non sanati o comunque non sanabili valgono comunque le indicazioni già fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circ. n. 41/2010, secondo cui “il termine di 90 giorni (…) non decorre più da tanti singoli verbali o atti provvedimentali, bensì la decorrenza dello stesso va individuata nel momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, quindi, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, l’elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti”.
L’art. 6 del decreto stabilisce inoltre che il mancato adempimento alla diffida ovvero l’accertamento di altre violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l’altro, la tutela la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano la revoca del Report certificativo di cui all’art. 3, ove rilasciato all’operatore economico.
Infine si prevede che in ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa, disposizione del tutto analoga a quanto già previsto in via generale dall’art. 3, comma 2, della L. n. 689/1981
La diffida non si applica alle violazioni già accertate nei cinque anni precedenti.
Il decreto introduce anche il principio del contraddittorio nella commisurazione delle sanzioni, basandosi sul livello di rischio e il pregiudizio arrecato.