Attualità Pubblicato il 01/08/2024

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Fringe benefits e auto aziendale nel calcolo del TFR

di Redazione Fisco e Tasse

La cassazione ribadisce nella ordinanza 20398 il principio dell'omnicomprensività del TFR



Il valore dell’auto aziendale cosi come il valore delle polizze assicurative, come  benefici in natura riconosciuti contrattualmente, devono essere inclusi nella base di calcolo del TFR e dell’indennità di preavviso.

Questo il principio  ribadito dalla Corte di Cassazione  sezione lavoro nella ordinanza 20398 del 26 luglio 2024. 

Analizziamo il caso nei paragrafi seguenti.

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Leggi  per approfondire il commento alla sentenza Cassazione  16636 2012   TFR e concetto di omnicomprensività

Calcolo del TFR e fringe benefits

Il caso riguarda le dimissioni di un   dirigente di una SPA che  si era dimesso dopo un mutamento sostanziale della sua attività, invocando l'art. 16 del CCNL dirigenti industriali, che prevede il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso in caso di dimissioni entro 60 giorni dal mutamento dell' attività.

 La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ha esaminato il ricorso presentato dalla società xxx Spa contro la decisione della Corte d'Appello di Firenze, che aveva confermato la sentenza del Tribunale  obbligando la società a pagare a A.A. una somma complessiva di €181.545,25, inclusi vari importi per TFR indennità di preavviso  

La società ha contestato la decisione della Corte d'Appello di Firenze riguardo al calcolo dei fringe benefits e all'inclusione  dei premi di polizze infortuni e morte nel calcolo della retribuzione ai fini del TFR. 

In particolare, la SPA ha sostenuto che la Corte aveva erroneamente utilizzato il valore del benefit dell'auto aziendale per uso promiscuo. La Corte aveva parametrato questo valore ai chilometri annualmente percorsi e considerato i rimborsi per carburante e pedaggi autostradali, oltre al costo dell'auto e alle spese di manutenzione e assicurazione, arrivando a un valore di €1.200 mensili. La società sosteneva invece che il valore corretto fosse quello indicato in busta paga, ovvero €259,95 mensili.

Sulle polizze assicurative la società  sosteneva che  tali polizze non erano state effettivamente utilizzate quindi non dovevano essere considerate nel calcolo.

TFR e fringe benefits : La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato  i due motivi di ricorso citati  affermando che 

In merito viene richiamato il precedente di Cass. n. 16636/2012  in cui si affermava che tutti gli emolumenti che hanno una causa tipica nel rapporto di lavoro devono essere inclusi nella base di calcolo della retribuzione ai fini dell'indennità di preavviso. Questo include il controvalore dell'uso dell'auto aziendale per motivi personali e le relative spese di assicurazione e manutenzione.




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