La legge 12 luglio 2024, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024, ha convertito in legge, con modificazioni il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, cd Agricoltura, contenente disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca, dell'acquacoltura e di interesse strategico nazionale. La legge è entrata in vigore il 14 luglio 2024.
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Con gli articoli 2-bis, commi 1-4, in particolare viene agevolato l'accesso agli ammortizzatori sociali per i datori di lavoro tutelati dalla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) e da integrazione salariale ordinaria (CIGO) in caso di eventi metereologici avversi come il caldo eccezionale delle ultime settimane, per assicurare la tutela della salute dei lavoratori .Per la misura sono stati stanziati complessivamente 13 milioni di euro
Con il messaggio 2735 /2024 INPS precisa le regole operative per le domande e la fruizione di queste prestazioni di integrazione salariale straordinaria. Vengono inoltre specificate le istruzioni per i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e mobilità per i lavoratori di imprese in aree di crisi industriale complessa
Vediamo in sintesi gli aspetti principali.
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Il comma 1 dell'articolo 2-bis consente il riconoscimento del trattamento CISOA agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero stabilito, per sospensioni o riduzioni tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024.
Questo trattamento è neutro ai fini del limite massimo di 90 giorni annui e i periodi di sospensione o riduzione sono equiparati a periodi lavorativi per il requisito delle 181 giornate di lavoro effettivo.
Presentazione delle domande CISOA
Le domande di CISOA per operai agricoli a tempo indeterminato con riduzione dell'attività lavorativa devono essere presentate entro 15 giorni dall'inizio dell'evento di sospensione o riduzione, seguendo le consuete modalità, e indicando quale causale dell’istanza “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.
In sede di prima applicazione, le istanze per eventi verificatisi dal 14 luglio 2024 (entrata in vigore della legge) alla data di pubblicazione del messaggio (26 luglio) devono essere inviate entro il 10 agosto 2024.
Le domande per intemperie stagionali con riduzione dell'attività lavorativa sono autorizzate direttamente dall'Istituto, mentre quelle per sospensione giornaliera mantengono la potestà decisoria della Commissione provinciale. I trattamenti CISOA sono pagati direttamente dall'Istituto.
Esposizione nel flusso UniEmens/Posagri
Per comunicare la prestazione parzialmente lavorata, il datore di lavoro deve compilare il flusso UniEmens/Posagri valorizzando in corrispondenza delle giornate interessate dall’evento il campo <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR> contenente i seguenti elementi:
<CodicePartTime-GOR>: 7 (indicante le giornate a orario ridotto); <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate; <DichGOR> flag con valore “S”.
Per le prestazioni di CISOA per sospensione giornaliera si seguono le modalità consuete.
Per il pagamento, atteso che il modello di presentazione della domanda “SR33” contiene già gli elementi informativi utili alla liquidazione del trattamento di CISOA, i datori di lavoro non sono chiamati a ulteriori adempimenti.
Il comma 2 dell'articolo 2-bis del DL 63 2024 prevede che i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni possano accedere alla CIGO per eventi oggettivamente non evitabili tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2024 senza che questi periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti.
Questi datori non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.
Tuttavia, i periodi di integrazione salariale autorizzati rilevano per il calcolo del contributo addizionale per ulteriori periodi di integrazione salariale nel quinquennio mobile.
Le domande di integrazione salariale ordinaria devono essere presentate seguendo le consuete modalità.
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro utilizzeranno codici di conguaglio specifici comunicati dall'Istituto tramite il Cassetto previdenziale del contribuente.