Attualità Pubblicato il 30/07/2024

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Dlgs controlli alle imprese: agevolazioni per chi è certificato ESG

di Redazione Fisco e Tasse

Semplificazione dei controlli sulle attività economiche: nel Dlgs N 103/2024 regole a vantaggio delle imprese dotate di certificazione ESG: cosa dice la norma



Il Dlgs n 103 del 12.07 pubblicato in GU n 176/2024 con norme di Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27,  comma  1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, in vigore dal 2 agosto costituisce un punto di svolta nella regolamentazione delle attività produttive in Italia.

Si sottolinea l'art 3 rubricato sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio basso che consente a chi ha altre certificazioni, tra cui quelle in ambito ESG, di avere ulteriori semplificazioni e vantaggi sui controlli, vediamo i dettagli.

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Dlgs controlli alle imprese: meno controlli per chi ha la certificazione ESG

L'art 3 del Dlgs n 103/2024 specifica che ai fini della programmazione dei controlli è istituito un sistema di identificazione e gestione del  rischio su base volontaria, riferito ai seguenti ambiti omogenei:      

L'Ente  nazionale  italiano  di  unificazione  (UNI)  elabora,  per ciascun ambito omogeneo, anche alla luce  dei  parametri di cui  al comma 3, consultate le amministrazioni di riferimento, norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale e' associabile un Report certificativo. 

Le norme tecniche  o prassi di riferimento elaborate da UNI sono approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,  sentite  le amministrazioni interessate.

Il medesimo decreto indica altresì gli elementi  essenziali  e  il   periodo   di   validità del   Report certificativo, i casi di decadenza  e  le  altre  norme  procedurali ritenute necessarie.    

Nella determinazione del livello di rischio basso sono presi in considerazione diversi parametri, tra cui:      

Il  Report  certificativo è rilasciato  da  organismi  di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l'Organismo nazionale di  accreditamento  riconosciuto  e  firmatario degli accordi di  mutuo  riconoscimento  (MLA)  dell'Associazione  di cooperazione europea per l'accreditamento (EA).    

I  titolari  di  attività economica  che  hanno  interesse  ad ottenere il Report per uno  o  piu'  ambiti  omogenei  possono farne domanda ad uno degli organismi di cui sopra.

al comma 4.    

L'Organismo unico di accreditamento trasmette in via  telematica il Report per l'inserimento nel fascicolo informatico di impresa  

Dopo  il  rilascio  del  Report  certificativo  l'organismo  di certificazione sottopone il soggetto controllato ad  audit  periodici per verificare  il  mantenimento  della  conformita'  alla  norma  di riferimento. Ove non vi siano piu' le condizioni di basso rischio, il Report  certificativo è immediatamente  revocato  e  ne è data comunicazione all'Organismo unico di accreditamento. 

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TAG: Rendicontazione di Sostenibilita'