Il Dlgs n 103 del 12.07 pubblicato in GU n 176/2024 con norme di Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, in vigore dal 2 agosto costituisce un punto di svolta nella regolamentazione delle attività produttive in Italia.
Si sottolinea l'art 3 rubricato sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio basso che consente a chi ha altre certificazioni, tra cui quelle in ambito ESG, di avere ulteriori semplificazioni e vantaggi sui controlli, vediamo i dettagli.
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L'art 3 del Dlgs n 103/2024 specifica che ai fini della programmazione dei controlli è istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito ai seguenti ambiti omogenei:
L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) elabora, per ciascun ambito omogeneo, anche alla luce dei parametri di cui al comma 3, consultate le amministrazioni di riferimento, norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale e' associabile un Report certificativo.
Le norme tecniche o prassi di riferimento elaborate da UNI sono approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le amministrazioni interessate.
Il medesimo decreto indica altresì gli elementi essenziali e il periodo di validità del Report certificativo, i casi di decadenza e le altre norme procedurali ritenute necessarie.
Nella determinazione del livello di rischio basso sono presi in considerazione diversi parametri, tra cui:
Il Report certificativo è rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell'Associazione di cooperazione europea per l'accreditamento (EA).
I titolari di attività economica che hanno interesse ad ottenere il Report per uno o piu' ambiti omogenei possono farne domanda ad uno degli organismi di cui sopra.
al comma 4.
L'Organismo unico di accreditamento trasmette in via telematica il Report per l'inserimento nel fascicolo informatico di impresa
Dopo il rilascio del Report certificativo l'organismo di certificazione sottopone il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformita' alla norma di riferimento. Ove non vi siano piu' le condizioni di basso rischio, il Report certificativo è immediatamente revocato e ne è data comunicazione all'Organismo unico di accreditamento.
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