Con il Pronto Ordini 67 2024 il Consiglio nazionale degli ordini dei dottori commercialisti chiarisce i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo degli esperti indipendenti per la composizione negoziata della crisi d'impresa, istituito per garantire che le imprese in difficoltà possano essere assistite da professionisti qualificati in grado di gestire efficacemente le crisi aziendali.
Rivediamo di seguito quanto previsto dalla normativa vigente e il caso specifico posto alla valutazione del Consiglio.
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Il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, noto come Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, modificato dal Decreto Legislativo n. 83 del 17 giugno 2022, stabilisce le basi normative per l'iscrizione degli esperti all'Albo.
Inoltre, le Linee guida ministeriali del 29 dicembre 2021 e il Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023 forniscono ulteriori dettagli sulle competenze richieste e sui criteri di valutazione delle domande di iscrizione.
Requisiti di Iscrizione
Per essere inseriti nell'elenco degli esperti indipendenti, i professionisti devono soddisfare i seguenti requisiti:
Le esperienze rilevanti sono specificate nelle Linee guida ministeriali e includono attività di :
Valutazione delle Domande
L'Ordine Territoriale deve verificare che il candidato possieda almeno due delle esperienze elencate e che sia in grado di fornire la documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti.
ATTENZIONE La documentazione deve includere le visure camerali aggiornate delle società per le quali sono state prestate le attività indicate.
Nel caso specifico descritto dall'Ordine di Parma, una professionista aveva richiesto l'iscrizione all'elenco dichiarando di avere in corso un incarico con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Detto incarico, affermava, "essere stato conferito in seguito a selezione comparativa finalizzata al conferimento di incarichi di esperti da destinare al rafforzamento della Struttura per le Crisi di Impresa di cui all’art.1, comma 852, della legge n.296/2006 per lo svolgimento delle attività di prevenzione e gestione delle crisi aziendali, prevede diverse attività nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa da erogarsi a favore di un solo committente (il Ministero stesso); in tal modo l’iscritta avrebbe avuto modo di sviluppare un’esperienza, mirata nell’ambito della ristrutturazione aziendale e della crisi in molteplici ambiti e su un numero rilevante di realtà economiche di indubbia importanza nazionale."
Il Consiglio non considera adeguata l'esperienza descritta dalla professionista dell'Ordine di Parma in quanto tale incarico non soddisfa pienamente i requisiti previsti dalle Linee guida ministeriali, poiché manca la documentazione di pregressi incarichi di nomina giudiziale o prestazioni professionali relative alla ristrutturazione delle imprese.
Sottolinea inoltre che l'inclusione nell'Albo degli esperti indipendenti richiede il rispetto rigoroso dei requisiti normativi e la dimostrazione di esperienze professionali specifiche e documentate.
Inoltre va ricordato che gli Ordini territoriali sono tenuti a valutare le domande con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, garantendo che solo i professionisti con le competenze e l'esperienza adeguate possano essere iscritti all'elenco.
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