Con Provvedimento n 312076 del 25 luglio si fissano le regole per fruire del credito di imposta degli alluvionati 2023 delle zone dell'Emilia Romagna.
Il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dei commi da 436 a 438 del medesimo articolo, è commisurato, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti stessi.
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Il credito d’imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.
Il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante l’istituto della compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il soggetto finanziatore può recuperare le somme mediante la cessione del relativo credito ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti:
Attenzione al fatto che con successivo provvedimento, verranno fissate le regole affinchè possano comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica i seguenti dati: