Attualità Pubblicato il 23/07/2024

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Dl salva casa: in soffitta la doppia conformità degli immobili

di Redazione Fisco e Tasse

Il Dl Salva Casa è atteso in Senato: tanti gli emendamenti al testo originario, vediamo come cambiano le regole per accertare la conformità



Il Dl Salva casa in dirittura d'arrivo per la conversione in legge entro il 28 luglio è stato approvato dalla Camera e ora passa al Senato.

Tra i cambiamenti al testo originario approvato nel mese di maggio, vi sono novità per le regole di accertamento della conformità degli immobili, vediamole.

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Doppia conformità superata col Dl Salva Casa

L’articolo 1, comma 1, lettere g), h), e i), modificate nel corso dell’esame in sede referente, modificando gli articoli 36 e 37 del TUE, opera un superamento del requisito della cosiddetta «doppia conformità», limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, nonché alle ipotesi di assenza o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31. 

In particolare, vengono individuate due tipologie di accertamento di conformità in sanatoria, differenziando:  

Nei casi di difformità parziali si introduce la cd. sanatoria condizionata, in base alla quale il Comune può subordinare il rilascio del permesso/SCIA in sanatoria all’esecuzione di interventi per rendere l’opera conforme alla normativa tecnica, edilizia, igienico sanitaria, nonché alla rimozione delle opere che non possono essere sanate. 

A tale riguardo è stato espunto il riferimento ai requisiti di igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati e per il superamento delle barriere architettoniche per il rilascio del permesso di costruire. 

Il rilascio del permesso in sanatoria è sempre subordinato al pagamento del doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile in seguito agli interventi (importi compresi fra 1.032 e 10.328 €).   Infine, l’articolo 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività) viene modificato estendendo anche in questi casi il nuovo regime in merito all’eliminazione della «doppia conformità» lasciando in questo caso invariata la sanzione pecuniaria prevista dalla normativa vigente.   




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