Attualità Pubblicato il 23/07/2024

Tempo di lettura: 3 minuti

Regime impatriati: ok anche dopo opzione per neo-residenti

di Redazione Fisco e Tasse

Dopo aver optato per il regime dei neo-residenti (cd Paperoni) si può godere del regime impatriati e della proroga: Interpello 159 2024



L'Agenzia delle Entrate ha  fornito con la Risposta a interpello n. 159 2024  un chiarimento importante riguardo al regime speciale per lavoratori impatriati, disciplinato dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 

  Il  chiarimento è stato emesso in risposta a un interpello specifico da parte di un cittadino italiano rientrato in Italia dopo un periodo di 10 anni di residenza all'estero, in relazione alla possibilità di beneficiare di un ulteriore quinquennio di agevolazioni fiscali anche successivamente all'opzione  per neo-residenti art 24 bis del TUIR (cd Paperoni).

L'articolo continua dopo la pubblicità

Regime impatriati e regime neo residenti; il quesito

L'Istante, un cittadino italiano, ha dichiarato di essere stato residente negli Stati Uniti per oltre dieci anni prima di rientrare in Italia il 18 aprile 2019. 

Al suo rientro, ha optato per il regime dei neo-residenti di cui all'articolo 24-bis del TUIR per gli anni 2019, 2020 e 2021. 

Successivamente, revocando questa opzione, ha beneficiato del regime speciale per lavoratori impatriati per i periodi di imposta 2022 e 2023. 

L'Istante chiede se può estendere il beneficio del regime speciale per un ulteriore quinquennio a partire dal 2024, nonostante nel 2019 non ne abbia usufruito, avendo invece optato per il regime dei neo-residenti.

Nel caso specifico, il richiedente ha dimostrato di possedere i seguenti requisiti per beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati, ovvero:

Per approfondire vedi il completo eBook I regimi fiscali degli impatriati 2024 

Soluzione proposta e Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Istante ritiene di poter beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per un ulteriore quinquennio con l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019. La sua interpretazione si basa sul fatto che al 31 dicembre 2019 possedeva i requisiti per entrambi i regimi, ma aveva optato per il regime dei neo-residenti. Inoltre, l'Istante richiama la circolare 17/E del 2017 che consente l'utilizzo alternativo dei regimi agevolativi in anni di imposta differenti.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta 159   conferma che il comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto Crescita consente di estendere il periodo di fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati anche a coloro che, pur possedendo i requisiti nel 2019, non ne hanno concretamente beneficiato avendo optato per il regime dei neo-residenti.

L'articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015 prevede che il regime speciale sia fruibile per un quinquennio a partire dal periodo di imposta in cui il contribuente trasferisce la residenza fiscale in Italia.

 Il comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto Crescita permette di estendere questo periodo per ulteriori cinque anni, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo agevolabili prodotti nel periodo di imposta precedente, a seconda delle condizioni del lavoratore.

Condizioni per l'Estensione del Regime Speciale

Per beneficiare dell'estensione del regime, il lavoratore deve soddisfare determinate condizioni, come essere genitore di almeno un figlio minorenne o essere proprietario di un'unità immobiliare residenziale in Italia. Nel caso specifico, l'Istante ha dichiarato di aver acquistato un immobile residenziale a novembre 2022, soddisfacendo così una delle condizioni previste.



TAG: Lavoro estero 2024 La rubrica del lavoro