Il MIMIT con un avviso informa di aver aggiornato l’elenco degli iscritti all’Albo dei certificatori del credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
In particolare, con decreto direttoriale dell’14 ottobre 2024, a seguito di opportune verifiche compiute dalla Commissione nominata dal Direttore Generale della Direzione competente, il Ministero ha provveduto ad aggiornare l’elenco degli iscritti selezionando gli idonei tra le domande pervenute al 21 Agosto 2024 e non ancora valutate alla data del 9 ottobre 2024, data di riunione della Commissione esaminatrice. L'elenco è consultabile come allegato al DD MIMIT.
Ricordiamo che dal 22 agosto, essendo trascorsi i termini di apertura della piattaforma per le iscrizioni, il MIMIT, informava della relativa chiusura.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 del decreto direttoriale 21 febbraio 2024, essendo decorsi i termini ivi previsti, non è più possibile presentare, per il 2024, la propria candidatura per l’iscrizione all’Albo dei certificatori del credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
Ai sensi della predetta normativa, la riapertura della procedura di iscrizione avverrà a partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 marzo 2025.
Infine per la certificazione dei crediti si ricorda che sono stati pubblicati:
Leggi anche: Certificazione crediti ricerca e sviluppo: Linee guida del MIMIT
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Ai fini dell'iscrizione nell'albo certificatori, il MIMIT con Decreto direttoriale del 21 febbraio, ha fissato le modalità e i termini di presentazione delle domande.
Nel dettaglio:
Per procedere con la richiesta e l'iscrizione all'albo è necessario:
Attenzione al fatto che la scansione fronte e retro del bollettino in un unico file in formato PDF è da caricare sul portale, come attestazione di avvenuto pagamento.
Ora la procedura di iscrizione è terminata e riaprirà come detto dal 1 gennaio 2025.
Le persone fisiche che intendono presentare istanza di iscrizione all'albo certificatori devono dichiarare:
Le imprese che svolgono attività di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, che intendono presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, devono avere:
Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, purché in possesso dei requisiti:
Nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, il Ministero eseguirà idonei controlli sui soggetti iscritti, anche a campione o su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la permanenza dei requisiti.
A far data dal 1° gennaio 2025, gli iscritti tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre di ciascun anno, saranno tenuti a comunicare al Ministero, a pena di decadenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, la conferma della volontà di rimanere nell’Albo e la sussistenza dei requisiti.
Viene precisato che ai fini del mantenimento dell’iscrizione sarà, inoltre, necessario dimostrare la continuità nello svolgimento dell’attività, integrando, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il requisito del completamento nel triennio precedente di idonee attività afferenti ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design.
Le imprese che intendono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ammissibili al beneficio del credito d’imposta, dovranno fare richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all’Albo, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.
In una apposita sezione della piattaforma dell'Albo dei certificatori, il MIMIT ha indicato tutte le risposte ai dubbi frequenti dei contribuenti.
Tra le altre risposte si replica a chi aveva domandato cosa si intenda per responsabile tecnico:
Ulteriormente, il giorno 11 aprile viene data replica ad una FAQ che domandava: "Il responsabile tecnico deve essere inserito stabilmente nella struttura organizzativa (impresa, università o ente di ricerca)?
Il MIMIT ha specificato di si, il responsabile tecnico, ai sensi dell'art. 3, co. 6 del DPCM del 15 settembre 2023, deve avere con una sola impresa, università o ente di ricerca di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del predetto DPCM, un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c., di lavoro eterorganizzato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015, o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.