Circolare INPS 82/2024 del 17.07.2024, recepita la proroga della decontribuzione SUD al 31.12.2024.
La Commissione Europea ha infatti rilasciato l’autorizzazione con la decisione C(2024) 4512 final del 25.06.2024, prorogando l’applicabilità della decontribuzione Sud (art.1, commi da 161 a 168, L. 30.12.2020 n. 178) fino al 31.12.2024, a condizione che l’aiuto sia concesso entro il 30.06.2024.
Al riguardo, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che,
Conseguentemente, in forza della suddetta autorizzazione della Commissione europea, il beneficio contributivo in oggetto trova applicazione, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.
Non sono previste ulteriori variazioni del regime di aiuto esistente e, pertanto, tutte le altre condizioni di tale regime rimangono inalterate.
Il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel c.d. Temporary Crisis and Transition Framework è pari a:
Con specifico riferimento ai suddetti massimali, si precisa che, qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.
Inoltre, si conferma che la misura in trattazione non trova applicazione in relazione ai settori
Adesso l’INPS da indicazioni circa lo sgravio da esporre in Uniemens chiarendo inoltre come procedere per l’arretrato che riguarda il mese di luglio e che può essere recuperato entro il prossimo mese di ottobre.
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I datori di lavoro interessati che intendono fruire della Decontribuzione Sud devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2024, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.
Inoltre, in conseguenza del nuovo assetto della misura, a partire dalla denuncia di competenza del mese di agosto2024 i datori di lavoro devono, indicare anche la data di instaurazione del rapporto di lavoro all’interno dell’elemento <InfoaggCausaliContrib>.
Pertanto, per esporre il beneficio spettante, come già illustrato con la circolare n. 90 del 27
luglio 2022, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”;
I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
Nella mensilità di luglio 2024, quindi, può essere esposto il codice “DESU” sia con le modalità attualmente in uso, valorizzando <IdentMotivoUtilizzoCausale> con “N”, sia utilizzando le istruzioni fornite con la presente circolare.
Si fa altresì presente che la fruizione della Decontribuzione Sud relativa al mese di competenza di luglio 2024 può essere esposta come arretrato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2024.
Si rammenta che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per il mese di arretrato.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).
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