La Corte di cassazione con la sentenza 18547 2024 ha ritenuto ritorsivo un licenziamento che la azienda aveva falsamente dichiarato fondato su motivazioni economiche dopo il rifiuto, da parte del lavoratore, di trasformazione del contratto da full time a part time . Ha inoltre precisato che in questi casi il licenziamento è nullo e il lavoratore ha quindi diritto alla reintegra nel posto di lavoro.
Vediamo i dettagli del caso e le motivazioni della pronuncia.
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A.A., dipendente di una catena di Supermercati nel reparto macelleria, era stato licenziato con la motivazione di giustificato motivo oggettivo (g.m.o.), dovuto a una presunta crisi aziendale. La società ha sostenuto che il reparto macelleria avesse un costante andamento negativo, giustificando così il licenziamento .
Prima del licenziamento, la Srl aveva proposto ad A.A. di trasformare il suo contratto da tempo pieno a tempo parziale come parte di una strategia aziendale per ridurre i costi in risposta alla presunta crisi del reparto . Il lavoratore ha rifiutato questa proposta ritenendo che trasformazione avrebbe inciso negativamente sul suo salario e sulle sue condizioni di lavoro.
Successivamente al rifiuto del part-time, il datore di lavoro ha avviato un'azione disciplinare contro il dipendente che però non ha portato ad alcuna sanzione concreta.
Il ricorso del lavoratore aveva trovato accoglgimento in entrambi i gradi di giudizio
Tribunale di Primo Grado:
Il tribunale di primo grado ha ritenuto che il licenziamento fosse illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo. La Corte ha constatato che non vi era un reale andamento negativo nel reparto di macelleria e che non era stata dimostrata l'impossibilità di un “repechage” (ricollocamento) del lavoratore.
Corte d'Appello di Catanzaro:
La Corte d'Appello ha confermato la decisione del tribunale di primo grado e ha ulteriormente accertato che il licenziamento aveva una finalità ritorsiva.
Gli elementi presuntivi a supporto di questa conclusione includevano:
La Corte ha ordinato quindi la reintegrazione di A.A. nel suo posto di lavoro e il risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite dal giorno del licenziamento fino alla reintegrazione.
Ricorso in Cassazione
I motivi addotti dalla società nel ricorso alla Suprema Corte erano i seguenti:
La Cassazione ha respinto il ricorso della Srl con le seguenti motivazioni:
Conclusione
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, ribadendo l'illegittimità e la natura ritorsiva del licenziamento, e ha ordinato la reintegrazione del lavoratore e il risarcimento del danno.