Con la circolare 19 del 5 luglio 2024 INAIL informa di una recente convenzione firmata da Inps e Inail per la gestione dell’assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente in relazione agli eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022, ai fini di assicurare una gestione più efficiente e uniforme degli infortuni dei giornalisti
Come noto a partire dal 1° luglio 2022, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha assunto la funzione previdenziale precedentemente svolta dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), per quanto riguarda i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, come previsto dall'articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
La norma ha anche disposto il subentro dell'INPS nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, inclusi quelli relativi al "Fondo Assicurazione Infortuni"
Per il periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, la gestione delle assicurazioni contro gli infortuni dei giornalisti è stata attribuita all'INAIL, secondo la normativa regolamentare vigente al 30 giugno 2022 .
La novità riguarda la gestione degli infortuni occorsi fino al 30 giugno 2022 e non ancora definiti dall'INPGI e dall'INPS.
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La convenzione prevede che l'INAIL si occupi delle seguenti attività per gli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022
L'INAIL procederà quindi all'istruttoria amministrativa delle richieste di prestazioni trasmesse dall'INPS e alla valutazione medico-legale per determinare il grado di inabilità
Attività Centralizzata
Per garantire un'omogeneità nella trattazione degli eventi, la gestione delle attività demandate all'INAIL è accentrata presso la Direzione Centrale Rapporto Assicurativo, che si avvale della Sovrintendenza Sanitaria Centrale per le attività medico-legali.
Le richieste pervenute all'INPS saranno inviate all'INAIL con cadenza mensile dalla Filiale metropolitana INPS Roma Flaminio
Una volta raccolta la documentazione incluso il certificato medico-legale, il giornalista interessato sarà convocato per l’accertamento del grado di inabilità .
Per gli infortuni mortali e per gli eventi mortali di infarto e ictus cerebrale, la stessa sovrintendenza effettuerà la valutazione medico-legale finalizzata all’eventuale indennizzo ai superstiti
Da notare che la direzione centrale potrà richiedere agli interessati l'invio di documentazione sanitaria e/o della certificazione medico-legale
I postumi permanenti di grado accertato superiore al 5% saranno valutati sulla base della tabella allegata al regolamento Inpgi vigente
La normativa regolamentare applicabile agli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022 è quella vigente alla stessa data. Questa normativa include il regolamento INPGI del 24 giugno 1980 e la tabella delle percentuali di invalidità permanente ad esso allegata (allegato 3).
Per gli infortuni successivi, la tutela è gestita dall'INAIL secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni.
Si riportano le previsioni sulla tutela INPGI come da contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico 1° aprile 2013 – 31 marzo 2016 stipulato il
24 giugno 2014 tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) (all.4 alla circolare).
Art. 38
Nel caso di infortunio sul lavoro o extra-professionale, e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, tutti i giornalisti professionisti – o i loro aventi causa indicati nell’art. 4 del Regolamento di attuazione di cui al successivo art. 41 – ai quali è applicato il presente contratto e la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di redattore, nonché i praticanti hanno diritto al seguente trattamento:
a) per il caso di morte € 92.962, 24;
b) per il caso di invalidità permanente totale € 108.455,95;
c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità
lavorativa.
L’indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata del 20% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l’inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l’inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantesimo anno di età. Al verificarsi dell’evento nelle stesse epoche sopra precisate, l’indennità di cui al precedente punto b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% o del 20%.
Se al momento dell’evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del predetto
regolamento di attuazione, l’indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di morte o di invalidità permanente totale, è maggiorata del 10% per l’altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell’indennità stessa.
Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista professionista, per il praticante e, con decorrenza 1° gennaio 2009 per il giornalista
pubblicista, di cui al primo e secondo paragrafo dell’art. 36, ed i loro aventi causa per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell’inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di
lavoro suddetto.
Identico trattamento spetterà a partire dal 1° gennaio 2009, nella misura ridotta del 50%, anche ai giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore e per i quali non sia stata già accesa altra posizione assicurativa presso l’Inpgi.
L’importo dell’indennità prevista dal presente articolo sarà portato in detrazione di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nell’ipotesi di responsabilità per colpa.
omissis
Art. 41
Per la valutazione delle invalidità e dei relativi gradi, nonché per la liquidazione delle indennità assicurate di cui al precedente art. 38, si applicano le tabelle e le norme del Regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’INPGI d’intesa con la FNSI e sentita la FIEG.