Con la Sentenza n 7442 del 20 marzo la Cassazione, a tema di imposta di successione, ha stautito che sia rilevante per la imposizione un trasferimento in denaro con ordinativo di bonifico dall'estero da uno zio alla nipote.
Vediamo i dettagli del caso di specie.
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La Cassazione per la sua decisione del caso di specie ha fatto richiamo alla sentenza n. 18725/2017, con cui le sezioni unite hanno chiarito che il trasferimento, con bonifico, di strumenti finanziari dal conto di deposito del beneficiante al conto del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette (articolo 809 cc), ma configura una donazione tipica (articolo 769 cc) a esecuzione indiretta.
Viene ricordato che nel diritto civile nella categoria delle liberalità caratterizzate da animus donandi rientrano:
La qualificazione del trasferimento di denaro appartenente a uno o all'altro dei due casi ha conseguenze rilevanti sul piano della relativa disciplina.
Per la donazione diretta il codice civile prescrive la forma dell’atto pubblico a pena di nullità.
Pertanto è una donazione nulla, per mancanza di atto pubblico, il bonifico di una somma di denaro effettuato per spirito di liberalità.
Sulla richiamata conclusione poggia il primo motivo di ricorso della ricorrente della sentenza in esame.
la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge da parte della sentenza impugnata, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la liberalità avente a oggetto strumenti finanziari fosse valida anche in difetto di stipulazione in forma pubblica.
La ricorrente afferma che, essendo affetta da nullità, la liberalità non poteva costituire il presupposto di un’obbligazione tributaria.
La decisione di Cassazione in oggetto è rilevante poiché rafforza l’orientamento secondo cui le donazioni di denaro effettuate tramite bonifico bancario (atti di liberalità) assumono diversa connotazione ai fini civilistici e ai fini fiscali, con la conseguenza che la conclusione delle sezioni unite rileva ai soli fini civilistici.
In sintesi, secondo giurisprudenza e dottrina, in ambito tributario si distinguono:
La suprema Corte segna la linea di confine tra:
Ai sensi dell’articolo 56-bis del Dlgs n. 346/1990, la donazione indiretta informale (non risultante da atti soggetti a registrazione) è rilevante ai fini dell’imposta sulle donazioni in caso di:
A tal proposito nel caso di specie, iI giudici di legittimità precisano che le dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, dalle quali deve risultare l’esistenza di tali donazioni, possono provenire anche dal donante, oltre che dal donatario, avendo le parti “interesse comune” alla realizzazione della liberalità.
Di conseguenza, anche l’istanza diretta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero (ex articolo. 5-quater del Dl n. 167/1990), può servire a tale scopo.
L’Agenzia delle entrate con circolare n 30/20215 ha espressamente previsto che “nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, possono emergere trasferimenti di ricchezza non formalizzati in atti scritti effettuati nei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione” ritenendo che “(…) il contribuente (ferma restando la possibilità, secondo i principi generali, di regolarizzare la propria posizione, possa altresì fornire le informazioni utili all’accertamento delle imposte in questione in sede di procedura di collaborazione volontaria”.
La Corte richiarma tale circolare e evidenzia, che il preciso riferimento a liberalità consistite nell’elargizione di prelievi in contante o nella richiesta di bonifici su conti correnti esteri a favore di terzi beneficiari postula che la successiva istanza di collaborazione volontaria, idonea ad assumere rilevanza ai fini del citato articolo 56-bis, non può che essere presentata dal disponente, trattandosi dell’unico legittimato ad avvalersi della facoltà di acconsentire all’emersione dei capitali detenuti all’estero attraverso la voluntary disclosure.
La Cassazione con la sentenza n 7742/2024 ha, pertanto, enunciato due principi: