La Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza 112 2024 su una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Roma riguardante la neutralizzazione di periodi contributivi relativi al riscatto della laurea .
Si tratta di due specifici articoli di legge: l'articolo 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ( riforma del sistema pensionistico in senso contributivo ) e l'articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
La decisione conferma la legittimità delle norme per cui i pensionati che hanno riscattato periodi di studio per raggiungere specifici requisiti pensionistici non possono richiedere la "neutralizzazione" di tali periodi successivamente, per ottenere un trattamento pensionistico più favorevole anche perché ciò minerebbe la certezza del sistema previdenziale.
Nei paragrafi seguenti alcuni dettagli sulla questione e sulla decisione della Corte.
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Il Tribunale di Roma ha sollevato la questione in relazione al caso di un pensionato che ha richiesto la "neutralizzazione" del periodo di studi universitari che aveva riscattato ai fini pensionistici.
Il riscatto aveva consentito di raggiungere i 18 anni di contribuzione entro il 3.12.1995 necessari per legge, per avere diritto alla pensione calcolata interamente con il sistema retributivo. Tuttavia, al momento della richiesta di pensionamento con quota 100 ha scoperto che, senza il riscatto, avrebbe beneficiato di un calcolo con il sistema misto ottenendo un trattamento pensionistico più favorevole (11.427, 94 euro invece che 9.220,94 euro mensili) .
Infatti, se il periodo di studi non fosse stato riscattato, avrebbe avuto diritto a una pensione calcolata con il sistema misto (retributivo e contributivo) anziché con il solo sistema retributivo, ,anche per il fatto che Quota 100 richiede che l’ammontare messo in pagamento sia il più basso tra quello calcolato tutto con il metodo retributivo e quello retributivo post-riforma (articolo 1, comma 707, della legge 190/2014)
Dato che gli anni riscattati non erano necessari a raggiungere il requisito di 38 anni richiesto da quota 100, il pensionato ha chiesto la neutralizzazione di tale periodo per rientrare nel sistema di calcolo misto, sostenendo anche che il fine dell'Istituto del riscatto dovrebbe esser quello di migliorare, non peggiorare, la situazione pensionistica.
La Corte Costituzionale ha esaminato il caso in dettaglio e ha preso le seguenti decisioni:
Ritenuto inammissibile la questione relativa all'articolo 38 della Costituzione che tutela i diritti previdenziali dei lavoratori). La Corte ha dichiarato inammissibile questa questione sollevata dal Tribunale perché non sufficientemente motivata.
Non fondata la questione relativa all'articolo 3 della Costituzione: Il Tribunale di Roma aveva anche sollevato una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 3 della Costituzione (principio di uguaglianza). La Corte ha ritenuto che le disposizioni contestate non violano il principio di uguaglianza poiché le leggi in questione si applicano uniformemente a tutti i pensionati nelle stesse condizioni.
La consulta ha dunque deciso che le norme contestate non sono incostituzionali e che il riscatto degli anni di studio non può essere neutralizzato nel modo richiesto dal pensionato in quanto la neutralizzazione tutela il lavoratore da fattori indipendenti da sue scelte, mentre il riscatto è una scelta personale che non puo essere successivamente modificata